RIMBORSO TARES, ECCO PERCHE’ E COME FARE

Dopo l’incontro di lunedì 3 marzo scorso, vi spieghiamo il meccanismo che genera l’alto costo della tariffa sui rifiuti e come fare per chiedere il rimborso – scarica i moduli allegati.

restituite la TARES
restituite la TARES

La TARES è stata introdotta dal 1°gennaio 2013 (dal 1°gennaio 2014, dopo 36 modifiche al Decreto si chiamerà…..e mica si è capito!) e ha previsto la trasformazione della Tassa in Tariffa.

La tariffa (al contrario della tassa) è il corrispettivo per lo svolgimento di una prestazione/servizio.

Con la TARES i Comuni sono stati obbligati a coprire il costo dell’intero “ciclo dei rifiuti” con i soldi dei contribuenti. Per i Comuni che non avevano avviato la Raccolta Differenziata, la TARES si è rivelata una vera stangata per famiglie e imprese.

La TARES è composta dalla componente rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento)  e da quella dei Servizi (illuminazione, manutenzione strade, verde pubblico),questa pari ad euro 0,30 x mq

La Differenziata

il palazzo comunale
il palazzo comunale

L’art. 14, comma 17, del D.L. 201/2011, prevedeva che “nella modulazione della tariffa fossero assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Con Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 29 aprile 2013, si sono stabilite, all’art. 25, alcune riduzioni dei costi per il “conferimento del “rifiuto differenziato presso il centro ambiente/isola ecologica.

Questo dimostra come già la norma nazionale creasse una diretta relazione tra la “raccolta differenziata” ed il costo, rendendo effettivo il principio introdotto dall’Unione Europea in base al quale “chi inquina paga” (non sempre e così..,però). Ma questo dimostra anche che più i Comuni “differenziano”, “riciclano”, “riusano” i rifiuti, meno conferiscono al ciclo dei rifiuti, meno pagano il servizio e, infine, meno fanno pagare ai cittadini.

L'Assessore alle Tasse
L’Assessore alle Tasse

Ancora di più, con il “Regolamento Comunale” è stata introdotta una singolare procedura, destinata ad avvantaggiare, dal punto di vista economico, i cittadini più attenti ed attivi nella raccolta differenziata e che conferivano presso “il centro ambiente/isola ecologica”.

Peccato che non esista né il centro ambiente, né l’isola ecologica; che non siano state emanate istruzioni ai cittadini, che non sia stata attivata alcuna organizzazione del servizio. Dunque, il Consiglio Comunale, su proposta dell’Assessore alle Tasse ed ai Servizi inesistenti, ha approvato una norma impossibile, sebbene questa fosse stata prevista a tutto vantaggio dei cittadini.

L’Utente Paga, l’Amministrazione no. Forse!

In assenza di raccolta differenziata, tutti i costi sono a carico del contribuente che, però, non ha alcuna responsabilità accertabile in assenza di organizzazione del servizio (se c’è il servizio e io non differenzio tu mi fai pagare se tu non organizzi il servizio…devi pagare tu Amministratore inadempiente).

La Giunta Comunale
La Giunta Comunale

In materia di rifiuti, nel rispetto della normativa comunitaria (direttive del Consiglio n.  91/156/CEE del 18/3/1991 e 99/31/CE del 26 aprile 1999), evitando di addentrarci in norme, articoli e quant’altro, ha obbligato gli Stati membri ad adottare misure dirette ad assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti senza pregiudizio per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

In particolare, con il D.Lgs. 152/2006, ha imposto l’adozione di un sistema di raccolta differenziata per contenere drasticamente il rifiuto conferito in discarica e attribuendo ai Comuni, in particolare, il compito di stabilire le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti.

Di più! Con lo stesso D.Lgs. 152/2006, all’art. 205, venivano stabiliti i tetti percentuali minimi da raggiungere, pari a: 35% entro il 2006; 45% entro il 2008; 65% entro il 31 dicembre 2012.

Ad oggi, sulla base degli ultimi report ufficiali diffusi dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Calabria, il Comune di Villa San Giovanni ha raggiunto una quota del 5, 49%, del tutto irrilevante e che fa lievitare il costo della “gestione dei rifiuti”. E questo spiega l’alto costo addebitato a famiglie e imprese.

Ma perché la tua inerzia devo pagarla io?

Sonora lezione
Sonora lezione

Se lo è finalmente chiesto, per prima, la Procura della Corte dei Conti di Genova che ha ottenuto la condanna degli Amministratori del Comune di Recco alla rifusione del maggior costo derivante dall’omesso raggiungimento delle percentuali di differenziata previste dalla legge. (Scarica la sentenza)

Ma per noi Calabresi, anzi per noi villesi, di fronte ad una percentuale di differenziata così bassa, era stata riservata una gradita sorpresa, “utile” per l’assegnazione dell’appalto triennale di gestione del ciclo dei rifiuti ma poi riposta nei cassetti e senza danni per alcuno. Tranne per i cittadini.

Secondo il “Capitolato d’Oneri” sottoscritto tra il Comune e la ditta “AVR” affidataria dell’appalto, entro il 31 dicembre 2013 questa azienda specializzata nei rifiuti avrebbe fatto raggiungere una percentuale di “Differenziata” pari al 35%. (scarica il capitolato)

indexPercentuale, ad oggi, ovviamente, non solo non raggiunta ma impossibile da raggiungere per il mancato avvio del servizio di “Raccolta Differenziata”.

Una curiosità: lo scorso anno, in pompa magna, Amministrazione Comunale e “AVR” hanno avviato un concorso con le scuole sulla raccolta differenziata. I vincitori avrebbero ottenuto in premio una settimana gratuita in piscina….E bimbi delusi ancora aspettano!

Le penali e l’ortolano

il silenzio è d'oro
il silenzio è d’oro

A norma dell’art. 4 del Capitolato d’Oneri (cioè il documento in cui vengono stabilite le reciproche obbligazioni), i ritardi da “da parte del gestore del servizio nell’avvio del servizio” medesimo, avrebbe comportato l’applicazione di una penale pari a 750 Euro per ogni giorno di ritardo.

Ora, il servizio oggetto dell’appalto non era la raccolta del rifiuto ma la gestione di tutte le attività di competenza dei Comuni in materia di rifiuti e che, a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 23 della L. 142/90 è: regolamentazione del conferimento, regolamentazione e organizzazione della raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani. Gestione intesa, quindi, in modo unitario e indivisibile.

Tant’è che il capitolato d’oneri, all’art. 1 (oggetto dell’appalto) stabilisce che l’azienda vincitrice dell’appalto avrebbe dovuto, con mezzi e personale propri, permettere all’utenza di conferire i rifiuti in maniera “selezionata”, appunto differenziata.

Ad oggi, quindi a più di un anno dall’assunzione dell’appalto, la ditta “AVR” non ha di fatto avviato il servizio ma l’amministrazione comunale non ha contestato alcuna violazione contrattuale per la conseguente applicazione della penale, ribadiamo, di 750,00 euro per ogni giorno di ritardo (esclusi i primi sei mesi come previsto nello stesso capitolato).

Calcolando solo circa 6 mesi, quindi, l’AVR avrebbe dovuto essere oggetto dell’applicazione di una penale di oltre 140.000 euro. A questi vanno aggiunti, come prescrive l’appalto, euro 0,02 per ogni kg di rifiuto mancante rispetto agli obiettivi previsti dal capitolato (min. 35% di differenziata entro il 2013).

strade invase
strade invase

Tutto regolarmente in linea con l’inerzia e la negligenza amministrativa cui siamo tristemente abituati, se non fosse che a monte di tutte queste inadempienze contrattuali vi è la violazione più grave che avrebbe dovuto comportare la rescissione del contratto: cioè la violazione del divieto di subappalto!

Uno dei primi atti compiuti dall’AVR, infatti, è consistito nell’affidamento alle ditte ECOFAL snc e B.M. SERVICE srl (notoriamente legate al sindaco La Valle) del servizio di trasporto dei rifiuti, in violazione del “divieto assoluto” di cessione, in tutto o in parte, del servizio oggetto di contratto.

Ovviamente di questo piccolo ininfluente dettaglio non si è accorta nessuna Autorità preposta alla salvaguardia dell’ordinamento giuridico e dell’uniforme applicazione dello stesso su tutto il territorio nazionale.

Rimborso Tares? Elementare Watson

E’ noto che tutto il 2013 e per tutto il territorio regionale, la gestione del “ciclo integrato dei rifiuti” è stata posta in essere in violazione della normativa di riferimento.

Governatore Contingibile e Urgente
Governatore Contingibile e Urgente

A dirlo è il Presidente della Giunta Regionale, Giuseppe Scopelliti, con l’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 41/2013, emessa per ragioni di sanità pubblica nel maggio 2013 (prorogata al maggio 2014) e nella quale si afferma che le criticità in materia di rifiuti risalgono al novembre 2012.

L’art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011 che ha introdotto la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilisce che: 

Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché’ di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità’ sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Situazione che, perfettamente, si attaglia alla fattispecie illustrata dal Governatore e vissuta dai calabresi (e villesi).

Già ad agosto 2013, con atto di diffida depositato al protocollo del Comune, “Benvenuti al Sud” aveva invitato l’Ente a rideterminare gli avvisi in riduzione, sulla base di quanto statuito dalle norme nazionali. Prendendo spunto da tale diffida, alcuni cittadini avevano avanzato richiesta di restituzione della maggior somma indebitamente richiesta dal Comune.

Per tutta risposta, l’Ente dichiarava l’insussistenza del diritto alla restituzione per i seguenti motivi:

Il servizio di raccolta dei rifiuti non è stato effettuato in violazione della normativa di riferimento, né è stata riconosciuta da alcuna autorità sanitaria situazione di danno o di pericolo alle persone o all’ambiente per il periodo di interruzione del servizio;

In realtà e come risulta in atti:

  •  Il servizio di gestione rifiuti è stato interrotto;
  • Il servizio di gestione rifiuti è stato svolto in violazione della normativa di riferimento, come attesta l’Ordinanza Contingibile ed Urgente N. 41/2013 del Presidente della Giunta Regionale e, segnatamente, in deroga (quindi in difformità, quindi in violazione) dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003, rubricato “Rifiuti ammessi in discarica”; 
  • L’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 41/2013 è emanata ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, rubricato “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”, è emanata dal Presidente della Giunta Regionale quale Autorità Sanitaria Regionale e Responsabile Regionale della Protezione Civile per fronteggiare situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

tares7_800_800_800_800-400x215Del che appare evidente che l’ipotesi prevista dall’art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011 si sia perfezionata in tutti gli aspetti, con la conseguenza che il Comune poteva applicare solo una tariffa pari al 20 per cento di quella prevista e con l’effetto di dover provvedere alla restituzione dell’80 per cento delle somme riscosse nei confronti di ogni singolo contribuente, fatta salva la quota per “servizi indivisibili”, pari ad euro 0,30/mq di competenza statale.

Quanto al Regolamento Comunale sulla Tares e, in particolare, l’art. 26 dello stesso regolamento, lo stesso va disapplicato per contrasto con la norma nazionale, come  esplicitato da una copiosa giurisprudenza sul tema (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 1992, n. 154; sez. VI, 29 aprile 2005, n. 2034; 2 marzo 2009, n. 1169; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 febbraio 2010, n. 1033, Tar Napoli, Sez. VIII, n.17301/2010 e come stabilito nelle Ordinanze del TAR di Reggio Calabria, Udienza del 19/02/2014, ricorsi n. 48 e 76).

Tempi e modalità della richiesta di rimborso

La richiesta di rimborso va depositata al protocollo del Comune di Villa San Giovanni e può essere utilizzato il modulo appositamente predisposto, scaricabile qui di seguito:

 

Dal deposito della richiesta dovranno trascorrere 90 giorni perché si configuri il “silenzio-rifiuto”.

Dal 91° giorno decorreranno, quindi, i 60 giorni di tempo per formalizzare il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.

Ovvero, nel caso in cui l’amministrazione rispondesse, rigettando la richiesta di rimborso, da quella data decorrerebbero i 60 giorni di tempo per presentare il ricorso presso la stessa Commissione Tributaria Provinciale.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e per ulteriori informazioni e diamo sin da ora la disponibilità all’assistenza in tutte le predette fasi della richiesta di rimborso.

Puoi contattarci compilando i campi sottostanti
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oppure inviando una mail a:
[email protected]

 

 

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